Canapa light, tribunali e Cassazione frenano il decreto sicurezza
Rassegna Stampa: di Redazione ITALIA OGGI del 20/11/2025 – Fonte: https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/diritto-e-impresa/canapa-light-tribunali-e-cassazione-frenano-il-decreto-sicurezza-k816zomo?refresh_cens
Crescono i sequestri di coltivazioni di canapa sativa, ma i magistrati evidenziano criticità nella normativa, sottolineando l’assenza di offensività quando i derivati non sono droganti. Presentato un ddl per chiarire le norme e proteggere oltre 3.000 imprese e 20.000 lavoratori da sequestri ingiustificati
Stop ai sequestri di intere coltivazioni di fiori di canapa sativa, imposto dal Decreto Sicurezza. La nuova normativa sta infatti generando grande incertezza nel settore, mettendo a rischio migliaia di imprese. La legge 242/16 che disciplina la coltivazione legale della canapa sativa, e che il Dl Sicurezza non ha cancellato, pare porsi in contrasto con le nuove disposizioni: “con l’approvazione del decreto Sicurezza (decreto-legge 11 aprile 2025, n.48) ci troviamo davanti a un quadro normativo carente, vuoto, che sta provocando una serie di conseguenze. La più grave è quella di non fare distinzione tra chi produce legalmente e chi produce invece in maniera illecita”, spiega la senatrice Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria e attività produttive per il Movimento5Stelle, che ha presentato in Senato un progetto di legge (AS 1676) per cercare di mettere dei paletti all’attività di magistratura e forze dell’ordine e fare chiarezza su un comparto economico, quello della produzione di canapa sativa, disciplinato dalla legge 242/16, che coinvolge più di 3.000 imprese, oltre 20mila addetti con ricavi, compreso l’indotto, di circa 2 miliardi di euro. “Sono diventati sempre più numerosi i sequestri, e i relativi dissequestri di piante e infiorescenze perché rivelatisi poi assolutamente in regola. Intanto, però, i produttori e le aziende vedono pregiudicati mesi di lavoro, piante e ricavi. Non è accettabile. Le imprese e i lavoratori hanno bisogno di certezze e garanzie non di crociate ideologiche”.
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La legge 242/16 e la coltivazione legale della canapa
La normativa italiana insomma, continua a vietare l’utilizzo di foglie e infiorescenze di cannabis, anche quando il principio attivo stupefacente si mantiene al di sotto dei limiti stabiliti dall’Unione Europea. Questo divieto, ha detto un paio di giorni fa il Consiglio di stato, contrasterebbe con le disposizioni europee che, invece, permettono la libera circolazione e l’impiego delle varietà agricole regolarmente iscritte nel catalogo comune europeo. L’articolo 18 del Decreto Sicurezza, introducendo il comma3-bis all’articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n.242, ha stabilito che «sono vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2».
Lollobrigida aveva annunciato una circolare di interpretazione autentica
Lo stesso ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo lo scorso 9 luglio a un question time alla Camera dei Deputati, aveva ammesso che ci sono dei dubbi interpretativi sull’art.18 e che avrebbe emanato una circolare di interpretazione autentica. La norma del decreto sicurezza, infatti, ribadisce divieti già esistenti, mentre “la coltivazione e la commercializzazione della pianta, nella sua interezza comprensiva quindi delle infiorescenze, è lecita e resta consentita per le finalità previste dalla legge”.
Il numero dei sequestri sono aumentati ma i tribunali li dichiarano inammissibili
Nonostante però le rassicurazioni del ministro, in questi mesi sono aumentati i sequestri di intere piantagioni, spesso accompagnati dalla distruzione preventiva delle piante, con conseguente apertura di procedimenti penali nei confronti degli esercenti senza accertare se i prodotti coltivati avessero o meno sviluppato sostanze droganti. Ed è proprio la mancanza di offensività in concreto l’elemento su cui i Tribunali stanno mettendo un freno, suffragati in questo dai giudici di Cassazione che di recente hanno ribadito “ampie criticità in punto di determinatezza ed offensività della condotta, con prefigurabilità di una (ri)lettura giudiziale dell’articolo 18 che possa escludere, sulla base del principio di concreta offensività della condotta la penale rilevanza dei fatti relativi alle infiorescenze prodotte dalla coltivazione di cannabis sativa per difetto dell’elemento dell’offesa, quando il derivato sia, in concreto, privo di efficacia drogante o psicotropa” (Relazione n. 33/2025 del 23-6-2025). In effetti, il sequestro preventivo di intere coltivazioni, avendo come immediata conseguenza l’apertura di un procedimento penale, comporta non solo oneri legali e produttivi per l’esercente, ma, se prolungato per mesi in attesa delle analisi di laboratorio, tempi non compatibili con la prosecuzione dell’attività di impresa.
